Accessibility Act: l’accessibilità non è più un obbligo solo per la pubblica amministrazione

Cos’è l’accessibilità web?

Secondo l’art. 2 della Legge Stanca l’accessibilità web è “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.

L’Unione Europea si è adoperata per uniformare la disciplina in materia di accessibilità web, promulgando due importanti direttive: la n. 2102 del 2016 e la n. 882 del 2019, conosciuta come European Accessibility Act (EAA)(opens in a new tab). Mentre la prima si rivolge alle pubbliche amministrazioni, la seconda impone obblighi di accessibilità alle imprese private.

Quali sono le misure da adottare riguardo all’accessibilità web?

Per quanto riguarda le misure da adottare per rendere un sito accessibile, bisogna fare riferimento alle World Content Accessibility Guidelines (WCAG). Si tratta di delle linee guida pubblicate dal World Wide Web Consortium (W3C), che descrivono nel dettaglio tutte le misure concrete da adottare. La versione più attuale è la 2.1.

Sono già tenute agli obblighi di accessibilità le pubbliche amministrazioni, nonché le imprese che offrono servizi pubblici, ad esempio poiché appaltati dallo Stato.
Le imprese con un fatturato medio, negli ultimi tre esercizi, di almeno 500 milioni di euro sono invece tenute ad adottare gli obblighi di accessibilità dal 2022.

Per le altre imprese, tale obbligo decorrerà dal 2025, quando scatterà il termine per l’attuazione dello European Accessibility Act.

Rimangono escluse dall’applicazione della disciplina le microimprese, ossia le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

Rientrano tutti i siti web di e-commerce che devono essere progettati e sviluppati in modo tale da essere accessibili a tutti gli utenti, comprese le persone con disabilità dal 2025. Il privato è stato incluso  dentro all’obbligo di accessibilità perché molti siti di e-commerce vendono prodotti essenziali, “beni di prima necessità”, che sono da intendersi come tipologie di beni essenziali per condurre un’esistenza dignitosa (generi alimentari e bevande o anche strumenti informatici, per telecomunicazioni, elettronica di consumo, audio video ed elettrodomestici).

Obblighi da seguire riguardo all’accessibilità web

  • Implementare le WCAG 2.x nelle loro piattaforme online.
  • Dichiarazione di accessibilità. Va resa pubblica e accessibile sul proprio sito web, linkando dal footer. Il suo scopo è indicare lo stato di accessibilità del sito su cui si sta navigando, e va pertanto aggiornata periodicamente. Per realizzarla, esiste un modello pubblicato dall’AGiD a cui attenersi.
  • Offrire un meccanismo di feedback per segnalare problemi di accessibilità
  • Garantire che l’accessibilità sia mantenuta durante tutto il ciclo di vita del sito o dell’applicazione

Scadenze degli adempimenti di accessibilità in Italia:

  • 23 settembre di ogni anno – le pubbliche amministrazioni devono pubblicare la dichiarazione di accessibilità sul portale AGiD
  • 23 settembre di ogni anno – i soggetti erogatori privati devono depositare la dichiarazione di accessibilità AGiD (in vigore dal 2022)
  • 28 giugno 2025: le imprese private devono rendere il loro sito web pienamente accessibile.

Sanzioni per chi non rispetta la normativa sull’accessibilità

Qualora l’Autorità di Vigilanza competente rilevi una non conformità ai requisiti di accessibilità durante la propria attività di sorveglianza, richiederà all’operatore economico coinvolto di adottare le misure correttive necessarie entro un termine ragionevole e proporzionato alla gravità della difformità.

In caso di mancato adempimento, potrà concedere un ulteriore termine e adottare le misure che riterrà più appropriate, compreso il ritiro del prodotto dal mercato, l’oscuramento del servizio o, se necessario, il ritiro dell’applicazione mobile.

Inoltre, salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le eccezioni espressamente previste, saranno comminate sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 40.000 euro, (che per gli operatori privati indicati all’Art. 3, co. 1-bis della Legge Stanca, potranno arrivare fino al 5% del fatturato).

Sviluppi Futuri: WCAG 3.0

Possiamo già guardare al prossimo futuro, molto prossimo. WCAG 3.0 è in arrivo, l’ultima bozza è già visionabile. L’obiettivo del gruppo di lavoro è quello di aggiornare  il WCAG 2.2 attualmente in vigore, senza stravolgere nulla, ma includendo nuove tecnologie e individuando e considerando uno spettro di bisogni decisamente più ampio.

Un altro obiettivo, e risulta chiaro leggendo l’ultima bozza, è quello di rendere più semplice e comprensibile ogni singolo punto della guida, al fine di prendere in esame ogni elemento funzionale, di design o contenutistico e non lasciare dubbi sul risultato al quale mirare.

Non saranno retrocompatibili, ovvero non ci sarà bisogno, per un sito web costruito precedentemente, in ottemperanza alle linee guida 2.2, di aggiornarsi all’entrata in vigore delle nuovo linee guida, ma il mio consiglio è che, se già state realizzando un sito web, di darci un’occhiata per avere una visione chiara di quello che dovreste fare (e del come, più che altro).

Per info non esitare a metterti in contatto con noi.

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